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Rateizzazione del pagamento di un tributo

(urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art52)
  • Servizio attivo
Procedimento di rateizzazione del pagamento di un tributo

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i contribuenti che si trovano in difficoltà economica e intendono chiedere al Comune di rateizzare il pagamento di tributi comunali.

Descrizione

In Comune di Augusta …

Rateizzazione REGOLAMENTO TARI:

Art. 42

Dilazioni di pagamento e rateazioni

1.    Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazioni su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo per i debiti di natura tributaria e patrimoniale.

2.    La dilazione/rateazione può essere concessa alle seguenti condizioni:

su richiesta del debitore, l’ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo le indicazioni come di seguito riportate:

a.        fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;

b.       da € 100,01 a € 500,00 fino a 5 rate mensili;

c.        da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 30 rate mensili;

d.       da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 30 a 40 rate mensili;

e.        da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 41 a 50 rate mensili;

f.        oltre € 20.000,00 da 51 a 72 rate mensili.

  1. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito è concesso alle seguenti condizioni e limiti:

a)    Il contribuente deve presentare apposita istanza prima dell’inizio delle procedure esecutive;

b)    Il debitore deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di trovarsi in “temporanea situazione di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria”, motivando la situazione. Il Comune si riserva di verificare l’autenticità delle autocertificazioni ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000.

c)    Per importi superiori ad € 30.000,00 (trentamila) è necessaria la presentazione di garanzia ritenuta idonea;

d)    Inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;

e)    Decadenza dal beneficio concesso nell’ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite, anche di una sola rata;

f)     Applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale o, se più favorevole al debitore, nella misura prevista dalle leggi in materia. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;

g)    Nessuna dilazione è concessa senza interessi;

  1. Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal presente articolo, previo versamento del 10% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall’eventuale affidatario della gestione della specifica entrata.

Rateizzazione REGOLAMENTO IMU

ART. 60

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

 1.Nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è possibile rateizzare il pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, dovuti in forma spontanea o risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali derivanti da riscossione coattiva.

 2. La rateizzazione non può essere accordata :

- quando l’importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 200,00;

- quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;

- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione.

 3.Competente alla concessione della rateizzazione è il Funzionario responsabile del tributo dell’entrata di cui si chiede la rateizzazione.

5.Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:

a) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 200,00 ad euro 3.000,00 senza fideiussione;

b) fino ad un massimo di 36 mesi: per importi da euro 3.001,00 ad euro 15.000,00 senza fideiussione;

c) fino ad un massimo di 60 mesi: per importi superiori ad euro 15.001,00 con fideiussione.

 6.E’ possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d’importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. 

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

La domanda motivata deve essere presentata:

  • per le somme in riscossione ordinaria, prima della scadenza del termine di pagamento del tributo
  • per le somme in riscossione coattiva, entro la scadenza del termine di pagamentodel provvedimento coattivo.

In caso di inadempienze del contribuente nel pagamento delle rate, il Comune può prendere provvedimenti come il decadimento del beneficio della rateizzazione.

Domanda di rateizzazione del pagamento di tributi
Copia del documento d'identità
Documentazione attestante il titolo di erede o tutore legale dell'intestatario del tributo
Documentazione necessaria a motivare la domanda

Costi

Tipo di pagamentoImporto
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene la rateizzazione dell'importo dovuto.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 16/06/2026 11:01.27

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